Art. 21.
(Agevolazioni per il turismo).

      1. Le costruzioni o le porzioni di costruzioni rurali e le relative pertinenze destinate all'esercizio dell'attività agrituristica, di cui alla legge 20 febbraio 2006, n. 96, sono equiparate alle costruzioni rurali previste all'articolo 42 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
      2. L'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 10 della legge 29 marzo 2001, n. 135, è sostituito dal seguente: «Hanno inoltre priorità nell'assegnazione delle agevolazioni le istanze relative a pacchetti di vacanza localizzati nell'ambito dei territori montani».
      3. Per gli anni 2006-2008 le proposte formulate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano riferite al settore turistico-alberghiero, ai sensi del testo unico di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 3 luglio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 163 del 14 luglio 2000, hanno priorità nella formazione delle graduatorie speciali e nell'assegnazione delle risorse finanziarie alle stesse destinate.